Il castagnolo
Il castagnolo dolce tipico fatto con pasta all’uovo, lessata e poi cotto al forno o fritto, in diverse varianti, fra cui quella al farro, si serve imbevuto di rosolio e zucchero. Da oltre 50 anni a San Lorenzo in Campo il Lunedì di Pasqua si svolge la “Sagra del Castagnolo”. Il castagnolo al farro è stato inserito tra i prodotti tipici della Regione Marche con apposito decreto. Il castagnolo al farro inoltre è stato il primo prodotto a dotarsi della denominazione “De.C.O” – Denominazione Comunale di Origine.
Il farro
Il farro riveste un carattere fondamentale fra le tipicità laurentine, con due aziende locali pienamente impegnate nella produzione di prodotti finiti e pasta al farro.
La cipolla
La Cipolla di Suasa è un prodotto tipico coltivato esclusivamente nell’areale di Castelleone di Suasa e San Lorenzo in Campo. Presenta un bulbo dalle tuniche rosacee ed ha un sapore dolce. Nel 1999 le amministrazioni comunali di Castelleone di Suasa e San Lorenzo in Campo con il contributo della Provincia di Ancona e dell’agenzia ASSAM hanno iniziato un programma di riscoperta, valorizzazione e divulgazione di questo prodotto tipico coltivato almeno sin dall’inizio del Novecento. L’istituto sperimentale statale di Monsampolo del Tronto ha provveduto alla selezione genetica del seme per individuare l’ecotipo originale e per migliorare la qualità del bulbo.
Il miele
Nel territorio comunale di San Lorenzo in Campo vi è di tipica anche la produzione di miele, prodotto da aziende locali, che hanno ricevuto riconoscimenti a livello nazionale per la qualità finale del prodotto. Produzioni di altissima qualità sul nostro territorio sono pure quelle legate all’olio di oliva.
Vini
Diversi ed ottimi sono i tipi di vino che si producono nel territorio laurentino. Diversi e rinomati sono i nostri vini bianchi e rossi. Tra i bianchi il Verdicchio, il Bianchello o Biancame, tra i rossi il Sangiovese, la tipica “Vernaccia” e “Lo Schioppetto”. Degni di nota infine il “Vin-brulè”, vino bianco o rosso portato in ebollizione per aumentare la gradazione alcoolica con mele, cannella e scorza di limone, bevuto caldo specialmente in inverno per alleviare il raffreddore.
Pergola Doc
La zona di produzione del vino Pergola D.O.C. è limitata all’area dell’alta e media Valle del Cesano comprendente i territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratte Rosa, Frontone, San Lorenzo in Campo e Serra Sant’Abbondio. Pergola è la più giovane delle D.O.C. della provincia di Pesaro e Urbino, riconosciuta con D.M. 11/07/05, è possibile produrla nelle tre tipologie Rosso, Novello e Passito, utilizzando uve provenienti da vigneti che abbiano come base ampelografica un clone di Aleatico conosciuto localmente come “Vernaccia di Pergola”.
Liquori
“Dondomé”, intruglio di liquori come Mistrà, Rhum, Cognac e caffè, molto apprezzato cappellano Don Domenico Pezza che prese servizio a San Lorenzo in Campo nel 1920 e soprannominato “Dondomé” dai laurentini. Il Turchetto, antico liquore a base di caffè. Inoltre vi sono produzioni locali di visciolata, amari, anice e acquavite.
De.C.O. Denominazione Comunale d’Origine Laurentina
Per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, il Comune di San Lorenzo in Campo ha istituito la Denominazione Comunale di Origine.
I punti principali:
L’azione del Comune si manifesta in direzione:
a) dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
b) dell’assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all’art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c) d’intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell’ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione.
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
Istituzione del Registro De.C.O.
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una
Commissione nominata dal Sindaco. La commissione è composta dal Sindaco, o suo delegato, e da un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell’albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti locali.
Le tutele e le garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .
Le attività di coordinamento
1. Il Comune, nell’ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta comunale e Sindaco – forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.
Promozione di domande di registrazione ufficiale
1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il ricoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 5 anni.