Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Circolare Ministeriale 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.

Data:

01 gennaio 2026

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Descrizione

La legge prevede la possibilità di richiedere contributi economici a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e Circolare Ministero LL.PP. 22 giugno 1989 n. 1669.

La domanda, in bollo da € 16,00, deve essere presentata:

• dal portatore di handicap o da chi ne esercita la tutela o la potestà, per l’immobile nel quale il richiedente ha effettiva e stabile dimora;

• prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro il 1° MARZO di ogni anno per l’inserimento nella graduatoria dell’anno in corso; le domande pervenute dopo tale termine saranno inserite nella graduatoria dell’anno successivo;

alla domanda devono essere allegati:

• il certificato medico, in carta libera, attestante l’handicap e con quali obiettive difficoltà di deambulazione ne derivino;

• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante l’ubicazione dell’immobile su cui si vuole intervenire, nonché gli ostacoli alla mobilità (modello già predisposto);

• copia fotostatica del certificato AST attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;

• preventivo/i particolareggiato/i di spesa contenete/i la descrizione dell'opera o delle opere da realizzare;

• copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

L’entità del contributo viene determinata in base delle spese realmente sostenute e debitamente comprovate. Se le spese risultano inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese risultano superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato. La graduatoria per l’erogazione dei fondi tiene conto soltanto di due criteri: l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e il diritto di precedenza concesso agli invalidi al 100%. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro. I contributi concessi per interventi di abbattimento barriere architettoniche o, più in generale, per i contributi per montascale per invalidi sono cumulabili. Cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto interessato. Tuttavia, qualora un altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti, il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici. L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera e in base alle fatture debitamente quietanzate. Il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con produzione della fattura. Le domande dei contributi non evase nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, senza necessità di una nuova verifica di ammissibilità. Tuttavia, perdono di efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto ai contributi.

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A cura di

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