Il Sindaco

Il Sindaco è il capo e il responsabile dell'Amministrazione, convoca e presiede la Giunta, coordina il funzionamento degli uffici, rappresenta il Comune in ogni sede.

Immagine principale

Competenze

  • Rappresenta il Comune nei rapporti esterni.
  • Nomina i componenti della Giunta comunale.
  • Convoca e presiede la Giunta comunale.
  • Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti nonché all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune.
  • Coordina, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni.
  • Designa, sulla base degli indirizzi stabiliti in Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
  • Nomina il Segretario Generale, il Direttore Generale, i responsabili di uffici e servizi, definendo inoltre gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.
  • Esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dai regolamenti o dallo Statuto.
  • Il Sindaco è anche Ufficiale di Governo. Sovraintende la tenuta dei registri di Stato Civile e rilascia i relativi certificati, le denunce di nascita e morte, gli adempimenti in materia elettorale, gli adempimenti di leva, i documenti relativi alla statistica.
  • Celebra i matrimoni civili.
  • Nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico non ha compiti di direzione, ma partecipa al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
  • Il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, puo adottare provvedimenti (ordinanze) nelle materie concernenti la sanità e l’igiene, l’edilizia e la polizia locale per prevenire ed eliminare situazioni pericolose per l’incolumità dei cittadini.

Tipologia di organizzazione

Giunta comunale

Orari di apertura

Orario di Ricevimento:

  • Martedì: 10:30 – 12:30
  • Venerdì 11:00 – 12:00

Persona

Davide Dellonti

Sindaco, Presidente del Consiglio

Immagine della persona

Sede principale

Municipio di San Lorenzo in Campo

Piazza Umberto I, 17, 61047 San Lorenzo In Campo PU, Italia

Telefono: 0721/774211
Fax: 0721/776687
Email: comune.san-lorenzo@provincia.ps.it
PEC: comune.sanlorenzoincampo@pec.it

Contatti

  • Telefono: 0721/774219
  • Email: sindaco@comune.sanlorenzoincampo.pu.it
  • PEC: comune.sanlorenzoincampo@pec.it

Ulteriori informazioni

Approfondimenti sul ruolo del Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dal corpo elettorale e dura in carica, unitamente al Consiglio comunale, per cinque anni. Se il Sindaco ha ricoperto due mandati consecutivamente non può essere immediatamente rieletto, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (art. 51, commi 2 e 3, TU). La forma di governo che contraddistingue i Comuni e che abbiamo visto essere caratterizzata da un intreccio di prerogative tra i due Organi fondamentali, Sindaco e Consiglio Comunale, entrambi eletti a suffragio universale, trova conferma nella facoltà per il Consiglio comunale di approvare una mozione di sfiducia verso il Sindaco, il quale, insieme alla Giunta, cessa dalla carica se la mozione è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione comporta l’automatico scioglimento del Consiglio (art. 52, TU). Analogamente a quel che prevede la Costituzione per il Governo nazionale, la cui forma è parlamentare, il voto negativo del Consiglio comunale su di una proposta del Sindaco o della Giunta non ne determina le dimissioni (art. 52, comma 1, TU). Il legame diretto che accomuna tra loro le sorti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio è ribadito dall’art. 53, TU, per il quale in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Nella fattispecie di tali evenienze, tuttavia, entrambi gli organi collegiali rimangono in carica sino a nuove elezioni del Consiglio e del Sindaco. Nel periodo intercorrente, le funzioni di Sindaco sono svolte dal ViceSindaco che, peraltro, già in periodo di “normalità amministrativa”, sostituisce il Sindaco anche nei casi di assenza o di impedimento temporaneo. Invece, se il Sindaco si dimette (l’irrevocabilità delle dimissioni si produce trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, art. 53, comma 3, TU), anche il Consiglio viene sciolto e le rispettive funzioni sono assolte da un Commissario nominato dal Prefetto. Specularmente a quanto accade per il Consiglio con il “venir meno” del Sindaco, anche quest’ultimo subisce la sanzione della decadenza nel caso di scioglimento del Consiglio, lo stesso vale anche per la Giunta (art. 53, comma 3, TU).

Il Sindaco come capo dell’ente
In qualità di capo dell’ente (art. 50, TU) il Sindaco ne è responsabile, rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta e per il Consiglio Comunale, quando non è prevista la figura del Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Esercita ulteriori funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto e dai regolamenti non di natura gestionale che appartengono per legge ai dirigenti. Inoltre sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco infatti ha una duplice figura di capo dell’Amministrazione comunale e di Ufficiale di Governo: esso giura davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana (art. 50, comma 11, TU). Sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e di eventuali criteri regionali il Sindaco coordina e riorganizza gli orari del commercio e dei servizi pubblici. Sempre sulla base degli indirizzi consiliari, il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. Inoltre, nel rispetto dei criteri di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e designa gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna. Nell’esercizio di questo potere il Sindaco gode di un ampio margine di discrezionalità, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto, che è alla base dell’incarico (Cons. St., IV, 5163/03; TAR Campania, Na, V, 9988/04; TAR Basilicata 44/98). Il Sindaco, inoltre può promuovere o può partecipare a conferenze di servizio al fine di raggiungere la conclusione di un accordo di programma per la definizione e l’attuazione di opere, o di interventi che richiedano, per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici quali lo Stato la Regione, le Province, altri Comuni. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e la sostituzione delle concessioni edilizie. Tuttavia, se l’accordo comporta variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. (art. 34 TU). Infine, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della Comunità, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti.

Il Sindaco come ufficiale di governo
Le attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo sono disciplinate dall’art. 54 TU, recentemente modificato dall’art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n. 92, come modificato dalla relativa legge di conversione. Il nuovo testo normativo presenta senza dubbio maggior organicità rispetto al testo previgente nonché una più ampia gamma di strumenti a disposizione del Sindaco per garantire il bene della sicurezza nella sua duplice veste dell’«incolumità pubblica» e della «sicurezza urbana» definite nella loro estensione dall’art. 1 del D.M. 5.8.2008. In quanto Ufficiale di Governo il Sindaco sovrintende ad una serie di funzioni, quali: l’emanazione degli atti attribuitigli da leggi e regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; lo svolgimento delle funzioni di legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico. Quale Ufficiale del Governo, il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’ «incolumità pubblica» e la «sicurezza urbana». L’ articolo 54 citato prevede inoltre una serie di strumenti di raccordo fra i territori comunali e l’Autorità centrale: il Sindaco, nell’esercizio delle funzioni anzidette, concorre ad assicurare anche la cooperazione tra la Polizia Locale e le forze di Polizia Statali (comma 2); collabora con il Prefetto in un’apposita conferenza di servizi qualora i provvedimenti adottati comportino conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni (comma 5). Di indubbia rilevanza è poi l’avvenuta eliminazione dell’intermediazione del commissario ad acta per l’adozione degli atti in via sostitutiva qualora il Sindaco non vi proceda: secondo il comma 11 dell’art. 54 TU, infatti, in caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato, nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il Prefetto può intervenire con un proprio provvedimento. Da un’analisi comparativa con il testo previgente è comunque possibile poter osservare che il legislatore ha ampliato sensibilmente gli ambiti di intervento in cui è legittima l’adozione di ordinanze in materia di sicurezza. Ciò ha sicuramente reso possibile ai Sindaci di intervenire in spazi prima preclusi o che venivano interessati dall’adozione di provvedimenti amministrativi che non sfuggivano a pesanti censure di illegittimità per eccesso di potere per sviamento della causa.

Il Sindaco ed il potere di ordinanza
La garanzia del valore della sicurezza a livello locale avviene con l’esercizio di ordinanze sindacali. La necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante strumenti ordinari, è il presupposto necessario ma non sufficiente per l’esercizio del potere di ordinanza. Deve infatti sussistere anche una ragionevole probabilità che, rispetto alla situazione di pericolo, accada un evento dannoso nel caso l’amministrazione non intervenga prontamente. Questo potere si fonda, dunque, sulla necessità di dare risposte immediate a specifici e fondati motivi di pericolo immediato per l’incolumità delle persone. Esso è perciò esercitato illegittimamente se alla base dell’ordinanza sono poste generiche esigenze di sicurezza o di igiene o di tutela della salute pubblica per esempio. Ma anche quando esiste il presupposto del pericolo grave ed imminente, il potere va esercitato tenendo conto, ove esistano soggetti terzi coinvolti, siano essi pubblici o privati, dell’eventuale sacrificio imposto e va quindi adottato un provvedimento che tenga conto di un equo contemperamento tra il pubblico interesse che si intende tutelare e quello privato o pubblico che ne viene sacrificato. Secondo giurisprudenza ormai costante i presupposti per l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti sono da rinvenire, da un lato, nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare e, dall’altro, nell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (ex plurimis Cons. St., V, 4568/2008, tra le più recenti si veda Tar Lazio, Rm, II, 1352/2007). Sempre con riguardo ai suoi presupposti l’ordinanza è emanata non solo per rimediare ai danni che si sono già prodotti, ma anche per evitare, in base ad un calcolo di probabilità caratterizzato da un certo grado di consistenza e fondato su cognizioni tecnico–scientifiche attendibili, che determinati danni si verifichino, e sempre che l’ordinamento giuridico non preveda mezzi alternativi per fronteggiare la situazione. Inoltre, anche se, in via di massima, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti hanno efficacia temporanea, nulla esclude che la specificità della situazione richieda l’adozione di misure di carattere definitivo, atteso che quello che rileva è l’idoneità della misura in relazione alla situazione da fronteggiare (Cons. St., V, 828/2009).

Il Sindaco e il potere di nomina e di revoca degli Assessori e dei rappresentanti comunali negli enti
Tra i poteri del Sindaco vi è la nomina e la revoca degli Assessori (art. 46, TU). La nomina e la revoca consistono in atti di cosiddetta alta amministrazione, perché sono relativi al potere specifico di un organo di governo di scegliere il proprio collaboratore politico nella Giunta, oppure di non più avvalersi di lui, laddove venga meno il rapporto fiduciario in relazione al perseguimento degli indirizzi stabiliti nel programma di governo dell’ente. L’atto di revoca è stato oggetto di impugnative giurisprudenziali da parte degli Assessori revocati, che non hanno gradito e condiviso la decisione del Sindaco. In modo particolare è stata frequentemente contestata la carenza di motivazione e la violazione delle norme sul procedimento amministrativo. L’orientamento dei giudici non è univoco, anche se la parte maggioritaria propende per la necessità della motivazione dell’atto di revoca e per l’osservanza dell’obbligo di Comunicare all’interessato l’avvio del procedimento. Secondo, per esempio, il Tar Lombardia l’obbligo di motivazione sussiste: l’atto del Sindaco di revoca di un Assessore comunale, sebbene sia caratterizzato da ampia discrezionalità, deve essere fornito di sufficiente motivazione, che richiami i presupposti assunti a sua giustificazione, nel rispetto sia dei principi generali sia dell’art. 46, d.lg. n. 267 del 2000 (TAR Lombardia, Mi, I, 3045/2008). Per questa opinione l’atto è motivato se vengono spiegate le ragioni di dissenso politico–amministrativo che determinano il venire meno del legame fiduciario con il Sindaco e da cui inevitabilmente consegue l’incompatibilità dell’Assessore a rimanere nella Giunta (TAR Puglia, Le, II, 4740/03; TAR Umbria, 820/03). C’è però anche un orientamento minoritario che sostiene come la norma di legge sia chiara e non preveda alcun obbligo di motivazione per l‘atto di revoca, obbligo che invece sussiste per la Comunicazione al Consiglio, che deve essere per l’appunto motivata (TAR Abruzzo, L’Aq, 805/04). Unico vincolo di legge al potere discrezionale di nomina da parte del Sindaco è quello posto dall’art. 64 comma 4 TU, che sancisce l’incompatibilità a far parte della Giunta del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco. Tale vincolo sussiste anche nel caso di nomina dei rappresentanti del Comune in altri enti. Il potere di designazione ed anche di revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, da parte del Sindaco, oltre al vincolo di legge citato, è sottoposto anche ad un atto di indirizzo da parte del Consiglio comunale. La nomina o la revoca, devono pertanto essere conformi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con atto deliberativo ad hoc o ancor meglio con l’adozione di un regolamento che fissi principi e criteri permanenti (art. 50, comma 8, TU). Il potere di revoca è stato riconosciuto non solo quando tra l’ente, l’azienda, l’istituzione ed il Comune esista un rapporto di strumentalità o di subordinazione, ma anche nei confronti degli enti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza da parte comunale (Cons. St. V, 5552/04). La revoca va tuttavia motivata con riguardo al fatto che il rapporto fiduciario è venuto meno per l’inosservanza degli indirizzi consiliari da parte del rappresentante (Cons. St. V, 4785/04). Va tuttavia precisato che (art. 42, lett. m), nei casi in cui per legge sia espressamente prevista la nomina di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, da parte del Consiglio Comunale, e non del Comune in quanto tale, la nomina è di competenza del Consiglio stesso. Così come del resto è compito del Consiglio provvedere alla nomina dei propri rappresentanti negli organismi, nelle commissioni ove per legge o per statuto sia prevista la rappresentanza diretta del Consiglio Comunale. Per completezza, nell’esame dei poteri attribuiti al Sindaco dalle leggi e dallo statuto comunale, segnaliamo che spesso in questi ultimi o nei regolamenti dei Consigli comunali, viene prevista la facoltà per il Sindaco di delegare compiti specifici a singoli Consiglieri. Tale scelta può essere condivisa a condizione che non si attribuiscano loro anche poteri di gestione assimilabili a quelli degli Assessori e dei dirigenti.

da “L’Organizzazione e il Governo del Comune – Note per l’Amministrazione Locale”, ANCI Lombardia, 2014

Nel testo sopra esposto “TU” indica il TUEL Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Ulteriori Approfondimenti:
Dlgs del 18 Agosto 2000 n.267

Pagina aggiornata il 12/05/2024